Art. 22.
(Formazione e aggiornamento
professionali).

      1. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto dei corsi professionali per apprendisti panificatori, nonché dei corsi finalizzati alla qualifica di responsabile di panificazione, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine sono considerati in via prioritaria le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali dei panificatori maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.
      2. I corsi professionali di cui al comma 1 hanno per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni

 

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relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Devono prevedere, inoltre, materie che riguardano specifici aspetti concernenti la produzione del pane in tutte le relative fasi, nonché le regole generali relative alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
      3. Le regioni stabiliscono altresì le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative vigenti relative all'ambiente, alla sicurezza, alla tutela e all'informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori del settore della panificazione in attività.
      4. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi professionali dei titolari delle piccole e medie imprese del settore della panificazione.
      5. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui al presente articolo nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
      6. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione e la valorizzazione del comparto della panificazione, anche in riferimento alle filiere produttive del settore, sono definiti annualmente, nell'ambito della legge finanziaria dello Stato, specifici contributi e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.
      7. Le pubblicazioni periodiche di settore che hanno per oggetto l'informazione e la formazione professionale e che operano con una continuità dimostrabile non inferiore a venticinque anni possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 6.